La materia dell’adozione è disciplinata dalla Legge n. 184/83, modificata nell’ambito dell’adozione di minori stranieri dalla Legge n. 476/98 e in quello dell’adozione di minori italiani dalla Legge n. 149/01.
Possono esser adottati i minori precedentemente dichiarati in stato di adottabilità. Il figlio adottivo acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (adozione legittimante), per cui assume e trasmette il cognome dei genitori adottivi, con i cui familiari si instaura un rapporto di parentela, mentre si estinguono i rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.
L’affidamento preadottivo è il primo inserimento del minore nella famiglia prescelta dal Tribunale allo scopo di verificare se l’adozione può avere esito positivo. Dura in genere un anno, ma può anche esser prorogato per un altro anno oppure revocato se sorgono gravi difficoltà di convivenza. Se l’esito è positivo si conclude con l’adozione. Il Giudice deve sentire il fanciullo che ha compiuto 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il minore che abbia compiuto 14 anni deve manifestare il suo consenso all’affidamento alla coppia prescelta.