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TAV. V.01 - Distretto di Corte d'Appello di Trento: provvedimenti di accoglimento relativi a rapporti familiari emessi
dai Tribunali (2000-2021)
AnniRegolamentazioni della potestà
fra genitori naturali
(art. 317 bis c.c.)
Limitazioni della potestà dei genitori
(art. 333 c.c.)
Decadenza della potestà dei genitori
(art. 330 c.c.)
2000443612
200540588
201010722115
201514428049
201714925828
2018*12928741
2019n.d.28253
2020n.d.20751
2021n.d.26663
* La prima colonna presenta solo il dato riferito ai provvedimenti adottati dal Tribunale di Trento. Manca il dato riferito al Tribunale di Rovereto.
Fonte: Tribunale per i Minorenni di Trento - Tribunale di Trento, Cancelleria volontaria giurisdizione collegiale -
Tribunale di Rovereto, Cancelleria volontaria giurisdizione collegiale
TAV. V.01

Regolamentazione della potestà fra genitori naturali: al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi (art. 317 bis c.c.).
Limitazioni della potestà dei genitori: quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (art. 333 c.c.).
Decadenze della potestà dei genitori: il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare (art. 330 c.c.).