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TAV. II.01 - Matrimoni per rito e procedimenti di separazione personale dei coniugi e di
scioglimento del matrimonio (1995-2022)
AnniMatrimoniSeparazioni personaliDivorzi
ReligiosiCiviliTotale
19951.8185962.414447246
20001.6027362.338615334
20051.0377671.804735454
20107968391.635597488
20156778861.563734733
20185589541.512708772
20194898991.388788686
2020193709902557454
20214238901.313839738
20224681.0811.549n.d.n.d.
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento
TAV. II.01

Per le separazioni è riportata la somma delle separazioni ottenute con l'omologazione nella fase presidenziale e con l'accoglimento nella fase ordinaria e per i divorzi è indicata la somma dei divorzi ottenuti (scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili).
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha semplificato l’iter delle procedure di separazione e divorzio consensuali, prevedendo la stipula degli accordi extragiudiziali (con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o direttamente presso gli uffici di stato civile). I coniugi si avvalgono quindi di un iter più semplice dal punto di vista degli adempimenti procedurali, più rapido e meno oneroso rispetto al procedimento giudiziario. L’applicazione di questa norma ha fatto aumentare nel 2015 l’entità del fenomeno, soprattutto i divorzi.
Una seconda variazione normativa, nota come Legge sul “divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha accorciato drasticamente (da tre anni a sei mesi nei casi di separazioni consensuali o a un anno nei casi di separazioni giudiziali) il periodo che deve intercorrere obbligatoriamente tra il provvedimento di separazione e quello di divorzio. Questa variazione normativa ha avuto nel 2015 un effetto “di cadenza”, anticipando gran parte di quei divorzi che con la vecchia normativa avrebbero visto decorrere i termini temporali non prima del 2016.