torna all'indice   note   tavola X.28   tavola X.30
TAV. X.29 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere e settore di attività economica (2010-2022)
Settori di attività economica2010202020212022
MaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmine
Agricoltura801128561785128053479
Industria e servizi6.7022.5372.9142.3023.4482.6384.3572.207
Agricoltura, silvicoltura e pesca1043035142273112
Estrazione di minerali da cave e miniere 29-11-13-13-
Attività manifatturiere 1.386143556838801931.043195
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata705111178173
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti359321488555
Costruzioni 1.310233205545106217
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli537228197106291143361131
Trasporto e magazzinaggio 45654215198486439100
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 319421243396284540294362
Servizi di informazione e comunicazione 2725972193512
Attività finanziarie e assicurative 282210913131112
Attività immobiliari 2815311314394
Attività professionali, scientifiche e tecniche 7740241444345755
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese147165658094124114115
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento171170765573816494
Istruzione 166128373258587980
Sanità e assistenza sociale7435016382014875582405
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento6027201018112811
Altre attività di servizi 4353221729222522
Imprese non classificate (*)1.635629837620752533979582
Conto stato (**)1.3691.240159166292285503494
Totale8.8723.9053.6342.5464.2523.0035.3942.780
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”.
(**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche.
Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
TAV. X.29

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, comma 1, D.P.R. 30/6/1965 n. 1.124). Il termine “occasione di lavoro” si riferisce alla circostanza che l’infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I dati riportati utilizzano l’ultima codifica Ateco-Istat disponibile (“versione 2007”).