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TAV. X.29 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere e settore di attività economica (2010-2023)
Settori di attività economica2010202020222023
MaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmine
Agricoltura801128561785347952678
Industria e servizi6.7022.5372.9142.3024.3572.2074.2052.044
Agricoltura, silvicoltura e pesca1043035143112273
Estrazione di minerali da cave e miniere29-11-13-8-
Attività manifatturiere1.386143556831.043195986112
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata705111173133
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti359321555604
Costruzioni1.31023320562176537
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli537228197106361131274191
Trasporto e magazzinaggio456542151943910042044
Attività dei servizi alloggio e ristorazione319421243396294362260230
Servizi di informazione e comunicazione27259735121712
Attività finanziarie e assicurative282210911121611
Attività immobiliari281531139413
Attività professionali, scientifiche e tecniche7740241457553114
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese1471656580114115106137
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento17117076556494122105
Istruzione166128373279808379
Sanità e assistenza sociale7435016382082405135515
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento6027201028113315
Altre attività di servizi4353221725222018
Imprese non classificate (*)1.635629837620979582940541
Conto stato (**)1.3691.240159166503494641655
Totale8.8723.9053.6342.5465.3942.7805.3722.777
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”.
(**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche.
Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
TAV. X.29

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, comma 1, D.P.R. 30/6/1965 n. 1.124). Il termine “occasione di lavoro” si riferisce alla circostanza che l’infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I dati riportati utilizzano l’ultima codifica Ateco-Istat disponibile (“versione 2007”).