TAV. X.29
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, comma 1, D.P.R. 30/6/1965 n. 1.124). Il termine “occasione di lavoro” si riferisce alla circostanza che l’infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I dati riportati utilizzano l’ultima codifica Ateco-Istat disponibile (“versione 2007”).