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TAV. X.29 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere e settore di attività economica (2010-2024)
Settori di attività economica2010202020232024
MaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmine
Agricoltura801128561785267854576
Industria e servizi6.7022.5372.9142.3024.2052.0444.3332.257
Agricoltura, silvicoltura e pesca1043035142733810
Estrazione di minerali da cave e miniere29-11-8-8-
Attività manifatturiere1.38614355683986112919111
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata705111133182
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti359321604845
Costruzioni1.310233205653766811
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli537228197106274191308210
Trasporto e magazzinaggio45654215194204443161
Attività dei servizi alloggio e ristorazione319421243396260230225258
Servizi di informazione e comunicazione27259717122413
Attività finanziarie e assicurative282210916111913
Attività immobiliari281531131365
Attività professionali, scientifiche e tecniche7740241431144224
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese1471656580106137131142
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento1711707655122105108118
Istruzione1661283732837915999
Sanità e assistenza sociale74350163820135515172511
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento6027201033155221
Altre attività di servizi4353221720181318
Imprese non classificate (*)1.635629837620940541908625
Conto stato (**)1.3691.2401591666416551.122992
Totale8.8723.9053.6342.5465.3722.7776.0003.325
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”.
(**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche.
Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
TAV. X.29

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, comma 1, D.P.R. 30/6/1965 n. 1.124). Il termine “occasione di lavoro” si riferisce alla circostanza che l’infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I dati riportati utilizzano l’ultima codifica Ateco-Istat disponibile (“versione 2007”).