CAPITOLO 3 - AVVERTENZE
DEFINIZIONI
ETÀ MEDIA AL PRIMO MATRIMONIO: media delle età al primo matrimonio ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età della/o sposa/o.
PENSIONI PER SOTTOCATEGORIA:
- PENSIONE DI ANZIANITÀ: erogata al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva abbinata ad un’età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, oppure solo con il requisito contributivo, indipendentemente dall’età.
- PENSIONE DI VECCHIAIA: erogata al raggiungimento di determinati requisiti di età ed in presenza di un’anzianità contributiva minima.
- PREPENSIONAMENTO: è previsto per settori in crisi occupazionale: nel caso di crisi irreversibile viene concessa ai lavoratori la possibilità di percepire la pensione anticipata, a determinate condizioni di contribuzione e assicurazione.
- ASSEGNO DI INVALIDITÀ: erogato al lavoratore la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale.
- PENSIONE DI INABILITÀ: spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, solo se possono far valere almeno 5 anni di contribuzione.
- PENSIONE DI INVALIDITÀ: è una prestazione di natura assistenziale erogata a cittadini italiani maggiorenni che sono stati colpiti da invalidità (non udenti, non vedenti, invalidi civili totali o parziali) non derivanti da infortunio o malattia professionale.
- PENSIONE AI SUPERSTITI: si ha in caso di morte dell’assicurato con almeno 15 anni di anzianità contributiva o con almeno cinque anni di cui tre versati nel quinquennio precedente la morte o in caso di morte del pensionato beneficiario di una pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità (pensione di reversibilità).
- PENSIONE SOCIALE: introdotta nel 1969, è una prestazione di natura assistenziale, che prescinde dal versamento dei contributi. E’ erogata dall’INPS a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia e sprovvisti di redditi o con redditi personali o familiari inferiori ai limiti di legge oppure ad invalidi civili o non udenti civili al compimento del 65° anno di età.
- ASSEGNO SOCIALE: sostituisce dal 1996 la pensione sociale e richiede gli stessi requisiti.