Per le separazioni è riportata la somma delle separazioni ottenute con l'omologazione nella fase presidenziale e con l'accoglimento nella fase ordinaria e per i divorzi è indicata la somma dei divorzi ottenuti (scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili).
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha semplificato l’iter delle procedure di separazione e divorzio consensuali, prevedendo la stipula degli accordi extragiudiziali (con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o direttamente presso gli uffici di stato civile). I coniugi si avvalgono quindi di un iter più semplice dal punto di vista degli adempimenti procedurali, più rapido e meno oneroso rispetto al procedimento giudiziario. L’applicazione di questa norma ha fatto aumentare nel 2015 l’entità del fenomeno, soprattutto i divorzi.
Una seconda variazione normativa, nota come Legge sul “divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha accorciato drasticamente (da tre anni a sei mesi nei casi di separazioni consensuali o a un anno nei casi di separazioni giudiziali) il periodo che deve intercorrere obbligatoriamente tra il provvedimento di separazione e quello di divorzio. Questa variazione normativa ha avuto nel 2015 un effetto “di cadenza”, anticipando gran parte di quei divorzi che con la vecchia normativa avrebbero visto decorrere i termini temporali non prima del 2016.

CAPITOLO 3 - AVVERTENZE

DEFINIZIONI ETÀ MEDIA AL PRIMO MATRIMONIO: media delle età al primo matrimonio ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età della/o sposa/o. PENSIONI PER SOTTOCATEGORIA: - PENSIONE DI ANZIANITÀ: erogata al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva abbinata ad un’età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, oppure solo con il requisito contributivo, indipendentemente dall’età. - PENSIONE DI VECCHIAIA: erogata al raggiungimento di determinati requisiti di età ed in presenza di un’anzianità contributiva minima. - PREPENSIONAMENTO: è previsto per settori in crisi occupazionale: nel caso di crisi irreversibile viene concessa ai lavoratori la possibilità di percepire la pensione anticipata, a determinate condizioni di contribuzione e assicurazione. - ASSEGNO DI INVALIDITÀ: erogato al lavoratore la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale. - PENSIONE DI INABILITÀ: spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, solo se possono far valere almeno 5 anni di contribuzione. - PENSIONE DI INVALIDITÀ: è una prestazione di natura assistenziale erogata a cittadini italiani maggiorenni che sono stati colpiti da invalidità (non udenti, non vedenti, invalidi civili totali o parziali) non derivanti da infortunio o malattia professionale. - PENSIONE AI SUPERSTITI: si ha in caso di morte dell’assicurato con almeno 15 anni di anzianità contributiva o con almeno cinque anni di cui tre versati nel quinquennio precedente la morte o in caso di morte del pensionato beneficiario di una pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità (pensione di reversibilità). - PENSIONE SOCIALE: introdotta nel 1969, è una prestazione di natura assistenziale, che prescinde dal versamento dei contributi. E’ erogata dall’INPS a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia e sprovvisti di redditi o con redditi personali o familiari inferiori ai limiti di legge oppure ad invalidi civili o non udenti civili al compimento del 65° anno di età. - ASSEGNO SOCIALE: sostituisce dal 1996 la pensione sociale e richiede gli stessi requisiti.
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TAV. 3.1 - Matrimoni per rito e procedimenti di separazione personale dei coniugi e di
scioglimento del matrimonio (1995-2021)
AnniMatrimoniSeparazioni personaliDivorzi
ReligiosiCiviliTotale
19951.8185962.414447246
20001.6027362.338615334
20051.0377671.804735454
20107968391.635597488
20156778861.563734733
20175219491.470855826
20185589541.512708772
20194898991.388788686
2020193709902557454
20214238901.313839738
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento